Art. 158
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[1]Salvo quanto e' disposto nell'art. 17, i magistrati ai quali col consenso del Ministro per la giustizia siano conferiti incarichi non previsti tassativamente da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi, sono, per motivi di servizio, posti fuori organico.
[2]Al magistrato posto fuori del ruolo organico verra' corrisposto un assegno pari allo stipendio integrale da lui goduto, compreso il supplemento di servizio attivo e il caroviveri.
[3]((I magistrati posti fuori del ruolo organico, in forza alla presente disposizione, non devono in ogni caso superare il numero di ventotto)).
[4]Al cessare dell'incarico il magistrato e' richiamato nel ruolo organico ed e' destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, tenendosi conto, tuttavia, compatibilmente con le esigenze del servizio, delle aspirazioni del magistrato.
[5]COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 30 AGOSTO 1925, N. 1521, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 25 MARZO 1926, N. 501.
Testo vigente dal 8 maggio 1927 al 24 giugno 1933 · versione 8 su Normattiva