Art. 166

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[1]Ai consiglieri e ai presidenti di sezione di Corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise puo' essere assegnata un'indennita' in ragione di L. 1000 annue in conformita' dell'art. 9 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

[2]Con decreto Reale sono determinate le Corti di assise, ai presidenti delle quali verra' assegnata la detta indennita', tenuto conto del numero e della importanza dei processi secondo la media dell'ultimo quinquennio.

[3]L'ammontare complessivo delle indennita' non potra' essere superiore all'attuale spesa di L. 40.000 annue, salvo revisione ai sensi dell'art. 189 comma terzo del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

[4]Fino a che non sia provveduto alla emanazione del decreto Reale indicato nel secondo comma del presente articolo, l'indennita' annua di lire mille continuera' ad essere corrisposta ai presidenti di quelle Corti di assise ai quali l'indennita' medesima era assegnata secondo le norme preesistenti.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 19 settembre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art166 · fonte su Normattiva