Art. 166
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[1]Ai consiglieri e ai presidenti di sezione di Corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise puo' essere assegnata un'indennita' in ragione di L. 1000 annue in conformita' dell'art. 9 della legge 18 luglio 1904, n. 402.
[2]Con decreto Reale sono determinate le Corti di assise, ai presidenti delle quali verra' assegnata la detta indennita', tenuto conto del numero e della importanza dei processi secondo la media dell'ultimo quinquennio.
[3]L'ammontare complessivo delle indennita' non potra' essere superiore all'attuale spesa di L. 40.000 annue, salvo revisione ai sensi dell'art. 189 comma terzo del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
[4]Fino a che non sia provveduto alla emanazione del decreto Reale indicato nel secondo comma del presente articolo, l'indennita' annua di lire mille continuera' ad essere corrisposta ai presidenti di quelle Corti di assise ai quali l'indennita' medesima era assegnata secondo le norme preesistenti. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 28 agosto 1924, n. 1398, convertito senza modificazioni dalla L. 25 marzo 1926, n. 503, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennita' di L. 1000 annue, stabilita nell'art. 166 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, e' corrisposta a tutti i consiglieri e presidenti di sezione di Corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise. L'ammontare attuale della spesa occorrente a tale scopo e' elevato a lire 54,000 annue".
Testo vigente dal 19 settembre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva