Art. 17
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[1]I capi delle Corti o delle procure generali non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli cui fossero chiamati in virtu' di leggi o regolamenti e quelli che fossero conferiti con decreto Reale sentito il Consiglio dei Ministri.
[2]Quando l'incarico fuori residenza debba durare per tempo non breve, il Ministro per la giustizia da' i provvedimenti opportuni per assicurare la regolarita' del servizio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 18 maggio 1926 · versione 0 su Normattiva