Art. 17
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[1]I capi delle Corti o delle procure generali non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli cui fossero chiamati in virtu' di leggi o regolamenti e quelli che fossero conferiti con decreto Reale sentito il Consiglio dei Ministri.
[2]Quando l'incarico fuori residenza debba durare per tempo non breve, il Ministro per la giustizia da' i provvedimenti opportuni per assicurare la regolarita' del servizio. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 gennaio 1925, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 1926, n. 788, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla entrata in vigore del nuovo Ordinamento giudiziario, previsto dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2260, e fermo restando il limite numerico stabilito dall'art. 176, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, puo', per esigenze di servizio, essere collocato a disposizione del Ministro per la giustizia, ai termini dell'articolo 175 del decreto stesso, un procuratore generale di Corte di appello, da applicarsi alla Corte di cessazione del Regno, in deroga all'art. 17 del decreto medesimo, per sostituirvi l'avvocato generale ed esercitarne le funzioni, nel caso che questi ne sia impedito".
Testo vigente dal 18 maggio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva