Art. 188
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[1]La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado superiore a giudice compete alla suprema Corte disciplinare costituita secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
[2]La giurisdizione di detta suprema Corte si estende anche ai magistrati di grado inferiore, quando siano imputati di colpe connesse con quelle imputate a magistrati di grado superiore.
[3]La Suprema Corte puo', inoltre su richiesta fatta dal pubblico ministero per ordine del Ministro per la giustizia, e su istanza del magistrato incolpato, avocare a se' o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento disciplinare di competenza di un Consiglio giudiziario, quando gravi motivi lo richiedano.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 20 giugno 1924 · versione 0 su Normattiva