Art. 188

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[1]La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado superiore a giudice compete alla suprema Corte disciplinare costituita secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

[2]La giurisdizione di detta suprema Corte si estende anche ai magistrati di grado inferiore, quando siano imputati di colpe connesse con quelle imputate a magistrati di grado superiore.

[3]La Suprema Corte puo', inoltre su richiesta fatta dal pubblico ministero per ordine del Ministro per la giustizia, ((o su istanza del magistrato)) incolpato, avocare a se' o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento disciplinare di competenza di un Consiglio giudiziario, quando gravi motivi lo richiedano.

Testo vigente dal 20 giugno 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art188 · fonte su Normattiva