Art. 218
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[1]I giudici attuali, provenienti dai pretori nominati in virtu' del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1149, del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1747, dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488, non potranno essere destinati a prestare servizio nei Tribunali come giudici o sostituti procuratori del Re prima che siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore del decreto 14 settembre 1923, n. 1921, salvo che la loro destinazione ai Tribunali prima di questo termine sia richiesta da gravi ragioni di servizio.
[2]Nei trasferimenti dei detti magistrati nella prima attuazione delle nuove tabelle a termini del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, e fino al 30 giugno 1924, e' in facolta' del Ministro di derogare al divieto contenuto nell'art. 7, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147, con particolare riguardo a coloro che, prima della nomina a pretore, avessero sospeso l'esercizio della professione forense a causa di servizio militare. Il detto divieto riprende quindi il suo vigore.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 12 novembre 1924 · versione 0 su Normattiva