Art. 218

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[1]I giudici attuali, provenienti dai pretori nominati in virtu' del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1149, del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1747, dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488, non potranno essere destinati a prestare servizio nei Tribunali come giudici o sostituti procuratori del Re prima che siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore del decreto 14 settembre 1923, n. 1921, salvo che la loro destinazione ai Tribunali prima di questo termine sia richiesta da gravi ragioni di servizio.

[2]Nei trasferimenti dei detti magistrati nella prima attuazione delle nuove tabelle a termini del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, e fino al 30 giugno 1924, e' in facolta' del Ministro di derogare al divieto contenuto nell'art. 7, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147, con particolare riguardo a coloro che, prima della nomina a pretore, avessero sospeso l'esercizio della professione forense a causa di servizio militare. Il detto divieto riprende quindi il suo vigore. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il Regio D.L. 11 novembre 1924, n. 1738, convertito senza modificazioni dalla L. 19 aprile 1925, n. 474, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai posti di giudice e di sostituto procuratore del Re che rimangono vacanti nei tribunali, quando non vi siano aspiranti, possono essere destinati, anche di ufficio, i giudici aggiunti, in deroga alle disposizioni degli articoli 98 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, o anche i giudici menzionati nell'art. 218 del Regio decreto medesimo prima del termine indicato nell'articolo stesso".

Testo vigente dal 12 novembre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art218 · fonte su Normattiva