Art. 85

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[1]Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ministero pubblico puo' chiedere di parlare e conchiudere in tutti gli altri affari civili che si trattano nelle pubbliche udienze, ogni qualvolta lo ravvisi conveniente nell'interesse della giustizia.

[2]Rimane inoltre salva la facolta' concessa dall'ultima parte dell'art. 346 del Codice di procedura civile.

[3]Avvenendo un reato in una udienza, nella quale non sia presente o non si possa immediatamente avere un uffiziale del ministero pubblico, sara' disteso processo verbale del fatto e lo si trattera' all'ufficio del ministero pubblico, affinche' proceda nelle forme piu' spedite.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art85 · fonte su Normattiva