Art. 85
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ministero pubblico puo' chiedere di parlare e conchiudere in tutti gli altri affari civili che si trattano nelle pubbliche udienze, ogni qualvolta lo ravvisi conveniente nell'interesse della giustizia.
[2]Rimane inoltre salva la facolta' concessa dall'ultima parte dell'art. 346 del Codice di procedura civile.
[3]Avvenendo un reato in una udienza, nella quale non sia presente o non si possa immediatamente avere un uffiziale del ministero pubblico, sara' disteso processo verbale del fatto e lo si trattera' all'ufficio del ministero pubblico, affinche' proceda nelle forme piu' spedite.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva