Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d’ufficio - Impugnazione sul punto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla questione - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare 142 <!-- pag. 143 --> espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di potestas iudicandi conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo).
Cass. civ. n. 31547/2025Sez. LRv. 677191-01
Riguarda ancheart. 161 Codice di procedura civileart. 276 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civileart. 307 Codice di procedura civilee altri 1
Precedenti: 660293-01, 670083-01, 675787-01, 660855-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Applicabilità dell'art. 346 c.p.c. - Esclusione - Questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità - Formazione del giudicato implicito - Esclusione - Conseguenze - Riproposizione in sede di rinvio - Ammissibilità.
Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c. (relativo alla necessità di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado), di modo che, sulle questioni esplicitamente o implicitamente assorbite dalla decisione di merito, che non siano state riproposte in sede di legittimità, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le stesse, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nel successivo giudizio di rinvio.
Cass. civ. n. 28968/2025Sez. 3Rv. 676996-02
Riguarda ancheart. 99 Codice di procedura civileart. 383 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civile
Precedenti: 667877-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d’appello - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che in riforma della decisione di primo grado - la quale aveva dichiarato la nullità parziale di una fideiussione conforme a modelli ABI - ha riqualificato la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia).
Cass. civ. n. 28083/2025Sez. 1Rv. 676225-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 333 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 653896-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione in sede di gravame delle istanze istruttorie non accolte in primo grado - Generico rinvio agli atti del primo giudizio - Sufficienza - Esclusione - Specifica riproposizione - Necessità - Modalità - Fattispecie.
In caso di reiterazione, in sede di gravame, delle istanze istruttorie già avanzate in primo grado, non è sufficiente un generico rinvio agli atti di tale ultimo giudizio ma è necessario che esse siano specificamente riproposte, dovendo, peraltro, compiersi la valutazione dell'assolvimento di tale onere attraverso l'esame dell'intero atto di impugnazione, mediante la verifica se i contenuti delle istanze istruttorie possano ritenersi ugualmente riconoscibili, in modo oggettivo e inequivoco, anche se riprodotti in luogo diverso dalle conclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibili le istanze istruttorie indicate nelle conclusioni dell'atto di appello, mediante rinvio a quelle richieste in primo grado, nonostante l'appellante avesse trascritto l'articolato della prova orale per la cui ammissione aveva conclusivamente insistito).
Cass. civ. n. 27483/2025Sez. 3Rv. 676588-01
Riguarda ancheart. 342 Codice di procedura civileart. 187 Codice di procedura civile
Precedenti: 668195-01, 658400-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Rigetto della domanda nel merito - Conseguente rigetto implicito dell'eccezione di prescrizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Delibazione dell'eccezione - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE In genere.
Il rigetto della domanda nel merito non implica implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, la quale resta, invece, assorbita, poiché l'accertamento della prescrizione presuppone logicamente l'esistenza del diritto, con la conseguenza che, non formandosi il giudicato interno, la questione può essere delibata dal giudice d'appello a seguito di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, per avere esaminato l'eccezione di prescrizione dei diritti discendenti da un contratto di assicurazione della responsabilità civile in assenza di impugnazione incidentale della compagnia, vittoriosa in primo grado in ragione della ritenuta inoperatività della polizza).
Cass. civ. n. 26999/2025Sez. 3Rv. 676663-01
Riguarda ancheart. 2938 Codice civileart. 2952 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 345 Codice di procedura civileart. 276 Codice di procedura civile
Precedenti: 644305-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Eccezione di inammissibilità della domanda - Espresso rigetto da parte della sentenza di primo grado che abbia rigettato nel merito la domanda - Riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione - Appello incidentale - Necessità - Fattispecie.
In caso di espresso rigetto, da parte della sentenza di primo grado, dell'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda poi respinta nel merito, la parte appellata, che intenda ribadire tale eccezione, ha l'onere di proporre gravame incidentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che si era pronunciata sull'eccezione relativa al divieto di cumulo delle azioni ex artt. 141 e 144 c.ass., nonostante la compagnia assicuratrice del responsabile civile avesse omesso di proporre appello incidentale avverso la decisione di primo grado che l'aveva disattesa, limitandosi a riproporla ai sensi dell'art. 346 c.p.c.).
Cass. civ. n. 24840/2025Sez. 3Rv. 676280-01
Riguarda ancheart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 644305-01, 648680-01
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Sentenza di primo grado che decide la controversia nel merito - Omessa pronuncia su vizio processuale rilevabile d’ufficio - Impugnazione sul punto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla questione - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, 32 <!-- pag. 33 --> indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
Cass. civ. n. 24172/2025Sez. URv. 675787-01
Riguarda ancheart. 161 Codice di procedura civileart. 276 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 660906-01, 657592-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Domande alternative formulate contro parti diverse - Rigetto dell’una ed accoglimento dell’altra - Impugnazione del soccombente - Impugnazione incidentale della parte vittoriosa avverso il rigetto della domanda non accolta in primo grado - Necessità - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione.
Nel caso di domande alternative proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che accolga una di esse contiene, al contempo, una statuizione di fondatezza della pretesa accolta ed una di rigetto della pretesa alternativa incompatibile, sicché, in caso d'impugnazione della decisione da parte del convenuto soccombente, la parte vittoriosa, che intende veder accolta la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado, non può limitarsi a riproporre, ex art. 346 c.p.c., la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve proporre appello incidentale condizionato.
Cass. civ. n. 21825/2025Sez. 3Rv. 675455-01
Riguarda ancheart. 331 Codice di procedura civileart. 333 Codice di procedura civile
Precedenti: 673507-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Parte appellata totalmente vittoriosa in primo grado - Eccezione in rito non esaminata - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione in appello - Sufficienza.
La parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni di rito non esaminate, essendo sufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio di impugnazione.
Cass. civ. n. 19755/2025Sez. 2Rv. 675313-01
Precedenti: 662488-01, 669525-01
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) Domanda di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. 209 del 2005 - Natura speciale e autonoma - Conseguenze - Omessa pronuncia da parte del primo giudice - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. · IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) In genere.
La domanda di regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, avendo natura di azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del 235 <!-- pag. 236 --> danneggiato, va riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., ove non sia intervenuta alcuna statuizione su di essa da parte del primo giudice.
Cass. civ. n. 13860/2025Sez. 3Rv. 674856-01
Riguarda ancheart. 292 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 674611-01, 665191-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Modalità - Omissione - Conseguenze - Superamento della presunzione di rinuncia alle richieste istruttorie - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).
Cass. civ. n. 12791/2025Sez. 2Rv. 674567-01
Riguarda ancheart. 183 Codice di procedura civileart. 189 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 662750-01
COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE Formazione del giudicato - Sentenza contenente due statuizioni - Di cessazione della materia del contendere e di accertamento - Conseguenze - Fattispecie. 187 <!-- pag. 188 --> · IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE In genere. · PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere.
In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere (nella specie, in relazione alla domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c.) e l'altra contenente un accertamento (nella specie, di responsabilità del promissario acquirente che non aveva dato esecuzione al preliminare, ai fini della soccombenza virtuale), detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a differenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Cass. civ. n. 10829/2025Sez. 3Rv. 674617-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 2932 Codice civileart. 100 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civile
Precedenti: 634954-01, 666258-01, 657307-01
Cumulo soggettivo passivo alternativo - Accoglimento di una delle domande - Appello del soccombente - Oneri incombenti sulla parte vittoriosa in relazione alla domanda non accolta - Impugnazione incidentale - Necessità - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi su questione rimessa dalla Sezione Lavoro con l’ordinanza interlocutoria n. 3358 del 6 febbraio 2024 – hanno affermato il seguente principio: «Nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall’attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile. Il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta in sede di impugnazione l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all’accoglimento dell’appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l’enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall’attore verso l’altro convenuto. Affinché il giudice d’appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest’ultimo, l’attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato.».
Cass. civ. n. 31136/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 331 Codice di procedura civile
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Cumulo soggettivo passivo alternativo - Accoglimento di una delle domande - Appello del soccombente - Oneri incombenti sulla parte vittoriosa in relazione alla domanda non accolta - Questione di massima di particolare importanza.
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di natura processuale, rispetto alla quale ritiene opportuna una rimeditazione della soluzione offerta dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n. 11202 del 2002: «Se, in caso di cumulo soggettivo passivo alternativo, l’appellato vincitore in primo grado sia tenuto, in presenza di appello principale del convenuto soccombente nello stesso grado, a presentare appello incidentale, eventualmente condizionato, o a riproporre ex art. 346 c.p.c. le domande non accolte dal giudice precedente, per evitare che, qualora detto appello principale sia accolto, passi definitivamente in giudicato la parte della decisione del primo giudice relativa alla posizione degli altri convenuti risultati non soccombenti».
Cass. civ. n. 3358/2024Sez. 4documento ufficiale Riguarda ancheart. 374 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).