Art. 98
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[1]I giudici aggiunti esercitano nelle Preture le funzioni di pretore o di vice pretore, assumendo nel secondo caso, il titolo di pretore aggiunto.
[2]Le stesse funzioni possono essere esercitate anche dai giudici, pero' la loro destinazione alle Preture in qualita' di vice pretore, col titolo di pretore aggiunto, puo' aver luogo soltanto nel caso che il titolare abbia il grado di giudice e sia piu' anziano.
Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 12 novembre 1924 · versione 0 su Normattiva