Art. 98
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[1]I giudici aggiunti esercitano nelle Preture le funzioni di pretore o di vice pretore, assumendo nel secondo caso, il titolo di pretore aggiunto.
[2]Le stesse funzioni possono essere esercitate anche dai giudici, pero' la loro destinazione alle Preture in qualita' di vice pretore, col titolo di pretore aggiunto, puo' aver luogo soltanto nel caso che il titolare abbia il grado di giudice e sia piu' anziano. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 11 novembre 1924, n. 1738, convertito senza modificazioni dalla L. 19 aprile 1925, n. 474, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai posti di giudice e di sostituto procuratore del Re che rimangono vacanti nei tribunali, quando non vi siano aspiranti, possono essere destinati, anche di ufficio, i giudici aggiunti, in deroga alle disposizioni degli articoli 98 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, o anche i giudici menzionati nell'art. 218 del Regio decreto medesimo prima del termine indicato nell'articolo stesso".
Testo vigente dal 12 novembre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva