Art. 1
[1]TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale. Art. 1 (art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]L'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, oltre che nei modi previsti dalle altre leggi, svolge i servizi ad essa devoluti anche per mezzo di uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva