Art. 35

[1](art. 14 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Gli impiegati di ruolo degli uffici locali e delle agenzie postali, telegrafiche e fonotelegrafiche, sono impiegati civili dello Stato. Ad essi si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e in materia di trattamento economico, le disposizioni vigenti per le corrispondenti carriere degli impiegati di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, salvo quanto disposto dal presente decreto.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art35 · fonte su Normattiva