Art. 23
[1](art. 7 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'amministrazione provvede al recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per i singoli uffici locali e' fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali Ogni quinquennio si dovra' accertare la media mensile dei telegrammi e degli espressi recapitati dai fattorini. Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei seicento pezzi nell'ultimo esercizio finanziario e tale diminuzione di lavoro sia confermata nell'esercizio finanziario successivo al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, verra' ridotto il numero dei fattorini in assegno all'ufficio. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1988, n. 554
7La L. 29 dicembre 1988, n. 554 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come modificato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, [...] sono sospese fino all'individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unita' necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990"; ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1989".
Testo vigente dal 3 gennaio 1989, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva