Art. 96
[1](art. 44, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Nel caso che il rapporto informativo sia stato compilato dal direttore provinciale, il giudizio complessivo e' formulato da un direttore di divisione della direzione centrale per gli uffici locali.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva