Art. 118
[1](art. 10, quarto comma della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]La revoca dell'incarico di titolare di agenzia viene disposta, con provvedimento del direttore provinciale, oltre che per gravi motivi, anche quando l'impiegato riporti un giudizio complessivo annuale inferiore a "buono" o una sanzione disciplinare superiore alla censura. Contro il provvedimento del direttore provinciale e' ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il quale decide in via definitiva, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva