Art. 10
[1](art. 8, primo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Per temporanee e particolari esigenze di carattere locale il direttore centrale degli uffici locali, su proposta motivata della direzione provinciale competente, puo' autorizzare l'attivazione, per un periodo non superiore a quattro mesi in un anno, di una agenzia per l'esecuzione di alcuni servizi.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva