Art. 133
[1](art. 13 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Gli orari di servizio al pubblico degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie sono stabiliti dal direttore generale o, per sua delega, dal direttore centrale per gli uffici locali. Nei giorni festivi gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie rimangono chiusi al pubblico. Per particolari esigenze di carattere locale e stagionale il direttore generale di amministrazione, o, per sua delega, il direttore centrale per gli uffici locali, puo' disporre l'apertura festiva di uffici locali e di agenzie determinandone l'orario ed i servizi.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva