Art. 13
[1](art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinati i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di zone di portalettere e di posti di procacciato. Nella formulazione dei criteri si dovra' tenere presente che l'agente puo' eseguire il servizio anche con mezzo motorizzato.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva