Art. 135
[1](art. 58 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Ai fini dell'assunzione obbligatoria in servizio degli invalidi di guerra e categorie assimilate, previste dalle vigenti disposizioni, l'amministrazione riserva agli interessati, limitatamente a quelli aventi una invalidita' di ottava e settima categoria, non oltre il cinque per cento complessivo dei posti che risultino vacanti al 11 gennaio di ogni anno nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali con esclusione di qualsiasi aliquota nella carriera ausiliaria.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva