Art. 139

[1](art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)

[2]Il concessionario di un recapito o, se trattasi di persona giuridica, la persona fisica che lo rappresenta, quando disimpegna servizi a danaro, assume la qualifica di contabile dello Stato. Il concessionario e' tenuto a prestare cauzione nella misura e con le modalita' stabilite dal regolamento. Si applicano al concessionario predetto, o al suo rappresentante, ai sensi del primo comma, le disposizioni stabilite per il personale di ruolo degli uffici locali circa l'obbligo del giuramento e della residenza.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art139 · fonte su Normattiva