Art. 139
[1](art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)
[2]Il concessionario di un recapito o, se trattasi di persona giuridica, la persona fisica che lo rappresenta, quando disimpegna servizi a danaro, assume la qualifica di contabile dello Stato. Il concessionario e' tenuto a prestare cauzione nella misura e con le modalita' stabilite dal regolamento. Si applicano al concessionario predetto, o al suo rappresentante, ai sensi del primo comma, le disposizioni stabilite per il personale di ruolo degli uffici locali circa l'obbligo del giuramento e della residenza.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva