Art. 2 (Testo Unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale)
[1](art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)
[2]I recapiti disimpegnano, a titolo gratuito, determinati servizi postali e di telecomunicazioni.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva