Art. 2 (Testo Unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale)

[1](art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)

[2]I recapiti disimpegnano, a titolo gratuito, determinati servizi postali e di telecomunicazioni.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~testo-unico-ordinamento-uffici-agenzie-postali-telegrafiche--art2 · fonte su Normattiva