Art. 77

[1](art. 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120)

[2]Ai direttori di ufficio locale, agli ufficiali ed ai titolari o reggenti di agenzia puo' essere concesso un compenso per lo speciale interessamento e la propaganda per l'incremento dei servizi a danaro. L'ammontare complessivo del compenso e' stabilito, a chiusura dell'esercizio finanziario, previo parere della commissione centrale per gli uffici locali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, in base all'effettivo incremento verificatosi nei servizi a danaro durante l'esercizio stesso, sempre che detto incremento sia tale da giustificare un riconoscimento. I criteri per l'attribuzione del compenso, di cui al primo comma, sono stabiliti dal regolamento. Al personale predetto non spettano gli altri compensi ed aggi speciali previsti dalle leggi o regolamenti anteriormente al 1 ottobre 1952.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art77 · fonte su Normattiva