Art. 141

[1](art. 78, secondo e terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 20, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211; art. 97, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Coloro che conseguono la nomina nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria del personale degli uffici locali sono iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'articolo 140. L'iscrizione e' fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. L'iscrizione al fondo obbliga gli iscritti al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art141 · fonte su Normattiva