Art. 97

[1](art. 45 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Il giudizio complessivo e' comunicato su apposito modello all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo. Avverso il giudizio complessivo di "distinto", "buono", "mediocre" e "insufficiente", l'impiegato puo' ricorrere alla commissione centrale per gli uffici locali con facolta' di inoltrare ricorso in piego chiuso. Il ricorso deve pervenire alla direzione provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio. La commissione centrale, sentita la direzione centrale per gli uffici locali e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo. La deliberazione della commissione centrale per gli uffici locali e' provvedimento definitivo.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art97 · fonte su Normattiva