Art. 148
[1](art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)
[2]Il trattamento di quiescenza sara' liquidato agli iscritti con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, anche per quanto si riferisce alla misura del trattamento stesso.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva