Art. 85
[1](art. 51, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]I trasferimenti a domanda degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarita' di agenzia, o di agente sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale degli uffici locali. Contro i provvedimenti del direttore provinciale e' ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il cui provvedimento e' definitivo.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva