Art. 166
[1](art. 75 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Per cinque anni dal 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307, il personale, gia' in servizio al 30 settembre 1952, con le qualifiche di cui all'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inquadrato nei ruoli previsti dal presente decreto, e' ammesso agli scrutini di anzianita' congiunta al merito ed ai concorsi, di cui ai precedenti articoli, purche' in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva