Art. 75

[1](art. 61 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale e' concessa, dopo novanta giorni continuativi di reggenza e per la successiva durata di questa, una indennita' corrispondente alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale spettante alla qualifica immediatamente superiore. Tale indennita' non e' pensionabile.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art75 · fonte su Normattiva