Art. 75
[1](art. 61 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale e' concessa, dopo novanta giorni continuativi di reggenza e per la successiva durata di questa, una indennita' corrispondente alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale spettante alla qualifica immediatamente superiore. Tale indennita' non e' pensionabile.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva