Art. 167

[1](art. 87 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Son confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307. Gli assegni del personale ufficiali e la scorta, degli uffici locali di nuova istituzione e le eventuali variazioni degli assegni, di cui al primo comma, sono stabiliti con le modalita' previste dagli articoli 16 e 21 del presente decreto.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art167 · fonte su Normattiva