Art. 87
[1](art. 51, quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]I trasferimenti da una provincia ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarita' di agenzia, o di agente sono disposti dal direttore centrale per gli uffici locali. Contro il provvedimento del direttore centrale e' ammesso ricorso alla commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione e' definitiva.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva