Art. 167
[1](art. 87 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Son confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307. Gli assegni del personale ufficiali e la scorta, degli uffici locali di nuova istituzione e le eventuali variazioni degli assegni, di cui al primo comma, sono stabiliti con le modalita' previste dagli articoli 16 e 21 del presente decreto.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva