Art. 18
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[1](art. 10, quinto, sesto e settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Ove non sia prevista la scorta, la sostituzione degli agenti sara' effettuata mediante personale, denominato "sostituto", iscritto in apposito elenco tenuto da ogni direzione provinciale in conformita' alle disposizioni del presente decreto.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 14 febbraio 1973 · versione 0 su Normattiva