Art. 24
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[1](art. 12 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]L'organico del personale di ruolo degli uffici locali e' determinato per ciascuna carriera e qualifica dal numero dei posti istituiti con le modalita' stabilite dal presente decreto. Con decreto ministeriale sara' determinata per ciascuna carriera la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 3 gennaio 1989 · versione 0 su Normattiva