Art. 26
[2]In ogni sede di direzione provinciale, che funzioni con tutti gli organi previsti dall'ordinamento in vigore, e' costituita una commissione provinciale per gli uffici locali, che ha competenza per tutti gli uffici dalla direzione stessa contabilmente dipendenti.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva