Art. 5
[1](art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 2, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]L'istituzione, la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. Nel decreto d'istituzione delle agenzie dovra' essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia e' aggregata.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva