Art. 51
[1](art. 23 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]La commissione esaminatrice deve procedere alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacita' ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al loro grado di cultura.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva