Art. 9

[1](art. 3 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la commissione centrale per gli uffici locali ed il consiglio di amministrazione, si provvede alla classificazione degli uffici locali e delle agenzie ogni cinque anni, in base alle operazioni del penultimo esercizio finanziario del quinquennio. Ai fini della classificazione, prevista dal precedente comma, l'importanza degli uffici locali e' determinata in base all'entita' del lavoro svolto presso i singoli uffici. L'entita' del lavoro e' valutata mediante l'assegnazione di punti secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione. Qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano impossibile o inopportuna la revisione quinquennale, di cui al primo comma, questa puo' essere prorogata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la commissione centrale per gli uffici locali ed il consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art9 · fonte su Normattiva