Art. 53
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1968 al 26 settembre 1971. Leggi il testo vigente →
[1](art. 25 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]La graduatoria di merito formata dalla commissione e' approvata con decreto ministeriale, il quale dichiara, altresi', nell'ordine, i vincitori in rapporto al numero dei posti messi a concorso ed approva, nell'ordine, l'elenco dei candidati riusciti idonei. Tale decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. I vincitori e gli idonei, entro il termine fissato dall'amministrazione, debbono trasmettere l'elenco delle sedi di preferenza. I concorrenti risultati idonei hanno titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili perche' non richiesti dai candidati che li precedono in graduatoria. L'amministrazione procede all'assegnazione dei posti messi a concorso seguendo l'ordine di graduatoria e quello di preferenza indicato dai candidati. Gli assegnatari nominati con decreto ministeriale, direttori di ufficio locale di gruppo C alla data fissata dalla amministrazione, unica per tutti gli assegnatari, devono assumere servizio nella nuova sede. Nel caso che alcuni uffici messi a concorso restino scoperti perche' non richiesti o per rinuncia, l'amministrazione procedera', nel termine di sei mesi dalla data prevista nel precedente comma, ad altrettante nomine dopo l'ultimo assegnatario, secondo l'ordine di graduatoria e senza piu' tener conto dell'ordine di preferenza.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 26 settembre 1971 · versione 0 su Normattiva