Art. 64

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(art. 36, quinto e sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) L'amministrazione ha la facolta' di riservare una aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario degli uffici locali, pari al dieci per cento, in favore dei figli di dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli orfani di personale postelegrafonico e delle vedove di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione. L'amministrazione ha, altresi', al facolta' di riservare:

  • a)il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di servizio continuativo;
  • b)il dieci per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due anni nei detti elenchi.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 14 febbraio 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art64 · fonte su Normattiva