Art. 36
[1](art. 46 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Il personale di ruolo degli uffici locali e' iscritto all'albo dei dipendenti civili dello Stato con l'osservanza delle norme previste dall'art. 152 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva