Art. 92
[1](art. 44, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Per gli ufficiali la compilazione del rapporto informativo e' devoluto ai direttori, o reggenti, di ufficio locale, i quali vi provvedono prendendo a base i seguenti elementi: qualita' morali e di carattere; capacita' professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo e' formulato dal direttore provinciale o per sua delega, dal capo di un reparto, della direzione provinciale.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva