Art. 91
[1](art. 44, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Per i direttori di ufficio locale e per i reggenti, per gli ufficiali, che svolgono le mansioni di titolare, o reggente di agenzia, deve essere redatto, a cura del capo di un reparto della direzione provinciale, un rapporto informativo, che si conclude con il giudizio complessivo, formulato dal direttore provinciale, di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente" prendendo a base i seguenti elementi: qualita' morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; capacita' organizzativa ed attitudine ad esercitare mansioni di maggiore responsabilita'; comportamento in servizio e fuori.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva