Art. 93
[1](art. 44, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Per gli appartenenti alla carriera ausiliaria il rapporto informativo deve essere compilato dal direttore, o reggente dell'ufficio locale o dal titolare o reggente dell'agenzia e deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualita' morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo e' formulato dal direttore provinciale, o per sua delega da un capo reparto della direzione provinciale.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva