Art. 95
[1](art. 44, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]I rapporti informativi, di cui ai precedenti articoli, debbono essere redatti entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva