Art. 1

[1]Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

[2]Art. 1.

[3]Art. 1 sub. R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

[4]La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari e' un corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma. La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

[5]La detta Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali. Sono a suo carico le spese di amministrazione.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art1 · fonte su Normattiva