Art. 19
[1]Art. 34 R. decreto legge 19 aprile 1925, n. 561.
[2]Nel caso di trasferimento di un ufficiale giudiziario la cancelleria dell'autorita' giudiziaria cui era addetto ne dara' comunicazione al locale Ufficio del registro, il quale trasmettera' immediatamente il conto concernente l'ufficiale giudiziario trasferito all'Ufficio del registro della nuova sede.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti