Art. 32
[1]R. Decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, convertito nella legge 27 ottobre 1933, n 255.
[2]La perdita del diritto al conseguimento o al godimento degli assegni di quiescenza o di riversibilita' ed il relativo ripristino, nei casi di perdita o di riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli ufficiali giudiziari, delle loro vedove e dei loro orfani sono regolati dalle disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti